La fontana era stata costruita per ornamento, e bellezza della Città
, mentre il popolo vi prelevava acqua per le proprie necessità personali; così si proibì di cogliervi l' acqua che poteva invece essere prelevata dalla fonte dei Pollaroli.
Ma i bolognesi non si limitavano a prelevare l' acqua e usavano la fontana per pulire ortaggi e per fare il bucato; anche questo abuso fu proibito e il bando comminava pesanti pene anche corporali.
Talvolta poi il popolo si lasciava andare ad atti di vandalismo, tanto che si dovette esplicitamente proibire di turare le canne e i condotti della fontana. Che dire poi del divieto di pisciarvi intorno?
Publicato in Bologna alli 17. di Giugno 1602.
Volendo Monsig. Illustriss. Vicelegato di questa Città, con l'Illustriss. Reggimento provedere, che la Fonte di Piazza si conservi abbondante d'acqua più che sia possibile, cosi per ornamento, e bellezza della Città, come perche si possi mandare l'acqua alle altre Fonti, con mantenere pieni quei vasi per servitio universale di tutti; Perciò S.S.Illustriss. di volontà, e consenso di detti SS. del Reggimento, & del Sign. Confaloniero di Giustitia, col presente publico Bando ordina, & espressamente comanda, che dopo la publicatione di esso nissuno Acquarolo, Cocchiero, ne qual si voglia altra persona ardisca di pigliare ne levar acqua dal Vaso della Fonte di Piazza, con Castellate, o Secchie, ne con qual si voglia altra sorte d'instrumenti, ma debbano tutti andare alla Fonte de Pollaroli, dove si mandarà acqua a bastanza per tal effetto; sotto pena alli transgressori, & inobedienti di lire due de quattrini, per la prima volta, & per la seconda di lire quattro de quattrini d'applicarsi per terzo all'essecutore da deputarsi incontinenti, & il restante a beneficio di detta Fonte, & anco d'altre pene ad arbitrio.
Et per provedere, che non siano lavati in essa herbaggi, bugate, & altre immonditie, che apportano grandissimo danno alli condotti, & canne di detta Fonte, S.S.Illustriss. col consenso, come di sopra, espressamente commanda, che persona alcuna per l'avvenire, sia chi si voglia, non ardisca lavar in essa Fonte frutti, herbaggi, bugate, ne qual si voglia altra sorte di robbe, sotto pena della perdita delle robbe, & a gli Huomini di tre tratti di corda, & alle Donne, e Putti di cinquanta staffilate da darsi loro subito in publico.
Di più si ordina, che niuno ardisca imbrattare la Fonte de'Pollaroli, & particolarmente il Vaso grande di essa, accioche gli Acquaroli, & altre persone possino haver l'acqua netta, sotto le pene contenute di sopra; permettendo però, che l'acqua de'vasi piccoli sia in servitio di chi se ne vorrà valere per lavar bugate, & altre cose; purche lavino fuori delli detti vasi, accioche non si riempano li condotti; Commandando a gli Hosti, Vetturini, Carrozzieri, Biolchi, & altri, che debbano condurre li Cavalli, Buoi, & altre Bestie a bevere al vaso grande fattosi per tale effetto dietro il Palazzo verso li Stallatici, & non ad altra Fonte, sotto pena per la prima volta di lire due [de'quattrini e p]er la seconda del doppio, & d'altre pene ad arbitrio.
Commanda in oltre S.S. Illustriss. col medesimo consenso, che nissuna persona, eccettuati però i giorni di Sabbato possi stare attorno alla Fonte di Piazza, ma debba stare lontano dalli fittoni di essa per spacio di quattro piedi in circa: con Casse, Stuore, o con qual si voglia altra cosa, che impedisca la vista di essa; & parimenti si prohibisce ad ogn'altro il poter stare davanti alla Fonte de Pollaroli, con robbe da vendere, ne con qual si voglia altro instromento, & che li Ferrivecchi non stiano appresso di essa per spacio di piedi quattro d'ogni banda, accioche non impediscano la detta Fonte, la quale ha da essere per beneficio di tutta la Città, sotto la medesima pena pecuniaria.
Prohibendo a qual si voglia persona l'accostarsi, cosi alla Fonte di Piazza, come a quella de Pollaroli, con canne, bastoni, o altro instrumento per pigliar acqua; ne meno turare le canne di quelle, con stoppa, legno, ò altra cosa, poiche si vede manifestamente, che con simili modi si guastano, e dannificano li Spinelli di piombo , sotto le pene pecuniarie, e corporali dette di sopra.
Si commanda finalmente, che nissuna persona di qualunque grado, e conditione si sia ardisca pisciare attorno alle dette Fonti, per ogni buon rispetto, sotto pena di soldi venti per ogni volta, che saranno trovati dall' essecutore, d'applicarsi come di sopra.
Si permette nondimeno alli due Acquaroli del Palazzo, cioè di Monsig. Illustriss. Vicelegato, & de SS.Antiani, & a quello del Sign.Podestà, & Auditori della Rota, che possino levar acqua del detto vaso di Piazza, per servitio del Palazzo grande solamente; & di quello di esso Sign. Podestà; & non per portarne in altri luoghi, sotto la sudetta pena; I quali tre Acquaroli siano tenuti presentarsi all'infrascritto Cancelliere dell'Illustriss. Reggimento, & da esso ricevere la licenza di poter pigliare dett'Acqua; Concedendosi poi ad ogn'altra persona il poter pigliare di detta Acqua in Vasi piccoli di terra, o di rame, purche siano netti, che quando fossero altramente, incorrano nella sudetta pena, come di sopra. In quorum fidem, &c. Dat. Bonon. in Palatio die 14. Mensis Iunij 1602.
M. Landr. Episc. Viglevan. Viceleg.
Germa. Hercul. Vex. Iust.
Raynald Gypsius Illustriss. Regimin. Cancell.
In Bologna, Per Vittorio Benacci, Stampator Camerale.
Note al testo1. ASB, Tribuni della plebe, Bandi (1622), vol. II, c. 3v.
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