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Fontana del Nettuno

Abusi della fontana: altri bandi

Un nuovo bando nel 1605 cercò di regolamentare l' uso della fontana del Nettuno. Dalla lettura apprendiamo che attorno alla fontana era stata costuita una cancellata, ai cui angoli erano stati collocate quattro fontanelle al servizio del popolo.

Questo non fermò gli abusi, tanto che ai divieti del precedente bando, se ne aggiunsero di nuovi. Così si proibì di gettare immondizie, di abbeverare il bestiame e ovviamente di scavalcare la cancellata!

Il bando del 3 ottobre 1605(1)

BANDO
SOPRA LA FONTE

Publicato in Bologna alli 3. d'Ottobre. 1605.

ESSENDOSI dall'Illustrissimo Regimento con grandissima spesa accomodata la Fonte di Piazza, con abellirla attorno d'una serrata di grandissimo costo, & di quattro vasetti per servigio del Popolo con essersi anco di nuovo rifatti tutti li Condotti di quella, Et perciò volendo Monsig. Illustriss. Vicelegato di Bologna insieme con li Sig. Assonti Deputati da detto Illustr. Regimento provedere che detta Fonte si conservi nella bellezza e vaghezza, in che si trova al presente, & che anco sia abondante d'acqua più che sia possibile, col presente publico Bando di volontà, e consenso delli Molto Illustri Sig. Antiani, Consoli, & Confaloniero di Giustitia, & Sig. del Regimento Reformatori dello Stato della Libertà di detta Città, ordina, & espressamente comanda, che doppo la publicatione di esso, nessuno Acquarolo, ò altra persona ardisca pigliare acqua dalli detti quattro vasetti, con secchie, bigonzi, ne con qual si voglia altra sorte d'Instrumenti, ma tutti debbano andare alla Fonte de Pollaroli, dove si manderà acqua à bastanza per tale effetto, sotto pena di lire quattro de quattrini per la prima volta; & per la seconda, oltre la privatione di non poter mai più essercitare l'offitio d'Acquarolo, del doppio di detta pena pecuniaria d'appllicarsi per terzo al Notaro, & essecutore da deputarsi, & il restante à beneficio di essa Fonte, & anco d'altre pene ad arbitrio; Avvertendosi à chi vorrà pigliar acqua dalli detti vasetti debba andarvi con vasi netti, sotto pena di lire due per ogni volta, d' applicarsi come di sopra.

Prohibendo a quali si voglia persona l'imbrattare, & lavarsi cosi in detti vasetti, come nella Fonte de Pollaroli, & che ne anco vi si possino lavare frutti herbaggi, ò altra cosa, di qual si voglia sorte, sotto pena à gli Huomini di tre tratti di corda, & alle Donne, & putti di 25. staffillate da darsi loro in publico, oltre la perdita di dette robbe.

Et per provedere all'insolenza d'alcuni i quali ardiscono gettare in esse Fonti immonditie, ordina Sua Signoria Illustrissima, col consenso predetto, che niuno sotto pena della frusta habbia ardire di gettare in dette Fonti, ne anco dentro la serrata di quella di Piazza sorte alcuna d'immonditie, ne meno pomi, sassi, ò altra materia, che possi imbrattare, ò rompere cosa alcuna: Prohibendo sotto l'istessa pena alli Porta Sporte, Paniere, vagabondi, & altre genti vili, il potere stare attorno alla serrata di essa Fonte, ne far ridotti vicino à quella; Comandando anco alli Acquaroli, che non vi stiano attorno con le secchie, sotto pena della perdita di esse, & d'altre pene ad arbitrio.

Si ordina in oltre à gli Hosti, Vetturini, Carrozzieri, Biolchi, & altri che debbano condurre li Cavalli, Buoi, Asini, & altre bestie à bevere al Vaso grande fattosi per tal'effetto dietro il Palazzo verso li stallatici, & non ad altra Fonte, sotto pena per la prima volta di lire due di quattrini, & per la seconda del doppio, & d'altre pene arbitrarie.

Si vieta anco à qual si voglia persona l' accostarsi a dette Fonti con canne, bastoni, ò altro Instromento per pigliar acqua, ne meno turare le Canne di quelle con stoppa, legno, ò altra cosa che poi si vede manifestamente, che con simili modi si guastano, & dannificano li Spinelli di piombo, sotto le pene pecuniarie dette di sopra.

Comanda in oltre S.S.Illustrissima, col medemo consenso, che niuna persona, come Ortolane, Pescatori, Formaggiari, & altri che vendono su la piazza, eccettuati però i giorni del Sabbato possi stare attorno alla Fonte di Piazza; Ma debba star lontano dalla serrata di essa per spatio almeno di una pertica di dieci piedi, & poi così lontano non possi tener casse, tavole, stuore, ò altra cosa d'intorno, che impedisca la vista di essa, sotto pena di lire quattro di quattrini da applicarsi come sopra. Et sotto la medesima pena si prohibisce anco il stare avanti la Fonte de Pollaroli con robbe da vendere, ne con qual si voglia instrumento.

Et perche non è conveniente per ogni buon rispetto, che alcuno pisci intorno à dette fonti, poi che vi si causa grandissimo fettore, si prohibisce a qual si voglia persona di che grado ò condittione si sia, il pisciare attorno alle predette fonti, & particolarmente attorno alla serrata di quella di Piazza, & alli quattro vasetti di essa sotto pena di lire due di quattrini da pagarsi subito alli essecutori, che troveranno in fatto i delinquenti.

Et per reprimere la temerità di alcuni, i quali hanno ardire di rompere, & guastare le cose publiche, ordina però S.S.Illustrissima, & col consenso predetto comanda, che niuno ardisca rompere, guastare, ò movere qual si voglia cosa di detta Fonte, sotto pena alli putti di cinquanta staffilate, & a gli huomini di tre tratti di corda, & anco della Galera, secondo la qualità del caso; Comandando a chi vedesse commettere simili eccessi, a dover denontiare al Notaro dell'Ornato i delinquanti per che, caso che si venga in cognitione, che alcuno habbia saputo, chi habbia rotto cosa alcuna, si procederà contro di lui alla restauratione del danno, & anco ad altre pene maggiori ad arbitrio, & chi rivelerà i delinquenti guadagnerà il terzo della pena pecuniaria, che si cavarà.

Et finalmente per provedere più che sia possibile alla Conservatione della Fonte di Piazza, & delli quattro vasetti sopradetti si ordina espressamente, & commanda a qual si voglia persona, sotto la sudetta pena corporale, che non ardisca montare sopra li detti vasi, ne meno cavalcare la predetta serrata, perche se alcuno sarà trovato dentro di essa si presummerà, che vi sia entrato per rompere, & guastare qualche cosa, & si pretenderà incorso nella pena di tre tratti di corda, se sarà di giorno, se di notte in pene anco maggiori ad arbitrio. Però ogn'uno obedisca perche si procederà contro li trasgressori con ogni rigore.

In quorum, &c. Dat. Bonon.in Palatio Die primo Mensis Octobris. 1605.

A. Patriarcha de Sang. V. Leg.
Jo. Hierony. Gratus Vex. Iust.

Raynald Gypsius. Illustriss. Regimin. Canc.


In Bologna, Per Vittorio Benacci. Stampator Camerale.

Note al testo

1. BCAB, Bandi Merlani, VI, c. 5.


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Sangue nella città sotterranea: Moto perpetuo

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