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Fontana del Nettuno

Per assicurare una bella vista della fontana fu abbattuto un vicino isolato e la spesa fu ripartita tra le case e botteghe circostanti con decreto del 21 gennaio 1565.

Il decreto del 21 gennaio 1565(1)

DECRETO
ET BANDO SOPRA LE CASE ET BOTTEGHE
INTORNO ET VICINE ALLA PIAZZA CHE
hanno da contribuire in parte al danno delli
patroni delle case, & botteghe dell' I–
sola demolita per la veduta
della Fontana.

Publicato alli xxi. Genaio M D L X V.

VOLENDO il Reverendissimo Monsignor governatore della Città di BOLOGNA provedere alla indennità di quelli, alliquali sono state per causa della Fontana novamente fatta in piazza destrutte e gitate à terra le loro case & botteghe, & recompensarli parte de l'intrate de essi edificij che ne cavavano, & attendendo ancora che quelli à quali son restate, & hano le case e botteghe intorno alla piazza sudetta & hano d'haver utilità, e commodo per causa de la destruttione de detti edifficij e ancor conveniente sentir l'incommodo. Però sua Signoria Reverendisisma ordina et statuisse che per una volta sola quelli c'hanno le case & botteghe in piazza & circuito di quella siano tenuti alla emendatione della parte del detto danno secondo sono state tassate esse case e botteghe. Intendendosi non solo le case & botteghe che sono intorno ad essa piazza, ma fuori di quella nelle vie, quali hano esito in detta piazza Cominciando dalla volta di Barbari venendo per la via nova nel mercato di meggio fino in porta Ravenata, includendo la piazza di porta con le botteghe che sono intorno à quella & le doe Torre: Et ancora cominciando in la strada di San Mamolo dalla: Pigna verso piazza & andando fino al portico di San Piero inclusivamente & tutte quelle botteghe & case che sono descritte in detta tassa sottoscritta di mano del sudetto Monsignor Reverendissimo: Ordinando & dechiarando che pagando detti patroni de dette case e botteghe che li sia lecito esse locare ad altri. Non astante ciascun'altra locatione fatta laquale durasse à breve tempo perô etiam che fossero roborate con il giuramento & altre clausule solite alquale pagamento siano tenuti, & serano gravati ipso fatto: Salvo perô che se detti conduttori moderni, ò quelli, che intreranno à san Michelle di Maggio prossimo vorano pagare pagarano & in tal caso le dette loro locationi habbino havere il suo effetto, dechiarando anchora che li conduttori c'hano à intrare à San Michelle prossimo siano in dette locationi preferiti alli moderni conduttori, & che però debbiano tali conduttori per tutto domani in li atti del notaro infrascritto fare la sua oblacione & il pagamento in mano del Magnifico Signor depositario della Camera, & passato detto tempo non sarano piu admessi.

Dechiarando ancora che li conduttori à longo tempo e à natural vita overo emphiteotti & censuarij siano tenuti alla detta tassa ancora che siano pupilli vedove, & pij luochi quali serano gravati come di sopra se per tutto il tempo detto non haverano solenemente e validamente renontiato alle dette locationi & dette renontie presenterano in li detti atti & in tal caso siano liberati dal detto pagamento & privati de dette locationi & censi predetti, ma in tal caso siano obligati diretti patroni di pagare, quali sarano gravati non pagando.

P. DON. CES. GUBER.

Alexand. Mathesselanus. Not.

Note al testo

1. ASB. Tribuni della plebe. Bandi (1622). Vol. II. c. 138.


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